In ambulatorio molto spesso i nostri pazienti ci chiedono come comportarsi in prossimità della scadenza della patente di guida, se verrà loro rinnovata, se sia opportuno dichiarare la malattia in sede di rinnovo, a chi rivolgersi.
Il rinnovo della patente, nel caso di molte malattia croniche tra cui anche la malattia di Parkinson, è subordinato alla visita in Commissione Medica Locale, un organo collegiale istituito presso le ASL, composto da medici specialisti incaricati di valutare l’idoneità psicofisica alla guida dei conducenti che rientrano in particolari categorie previste dal Codice della Strada (art. 119, comma 4, CdS e art. 330 del Regolamento di esecuzione).
E’ indispensabile dichiarare la malattia anche se lievissima, la mancata dichiarazione costituisce un illecito essendo questa prevista dal codice della strada, inoltre, oltre al rischio di tipo legale, si incorre in un rischio assicurativo, perché in caso di incidente l’assicurazione potrebbe rifiutare l’eventuale rimborso. Il rischio più importante tuttavia sarebbe quello di guidare pur non essendo nelle condizioni psicofisiche necessarie, causare un incidente potrebbe avere conseguenze drammatiche per sé e per gli altri. Ricordiamoci che la diagnosi di malattia di Parkinson nella stragrande maggioranza dei casi non comporta la sospensione della patente ma una sua revisione, la valutazione della commissione tiene conto della situazione clinica concreta di ciascuna persona; in genere le commissioni richiedono una relazione del neurologo curante che certifichi le condizioni fisiche e la stabilità del quadro clinico. Anche la durata della patente sarà variabile di caso in caso a seconda del paziente, la commissione potrà infine decidere se porre alcune limitazioni, ad esempio chilometraggio o guida con il buio, la cosa importante però è rendersi conto che la revisione della patente non va interpretata come una penalizzazione ma come una misura di sicurezza e di tutela reciproca: consente di continuare a guidare finché le condizioni lo permettono, con controlli più ravvicinati per intercettare eventuali peggioramenti significativi pericolosi per sé e per gli altri
Qualora la commissione esprimesse un giudizio di non idoneità alla guida, il conducente può presentare ricorso entro 30 giorni a un’altra commissione medica locale, anche di un’altra provincia, alla Commissione medica superiore presso il Ministero della Salute, in alternativa, è possibile fare ricorso al TAR entro 60 giorni.
La visita in commissione si prenota presso la propria ATS, è possibile effettuare la prenotazione anche online.
Quindi ricordiamoci: non dichiarare la patologia in sede di rinnovo di patente di guida è un illecito, le norme del Codice della Strada che regolano il rinnovo della patente sono volte a tutelare la sicurezza di tutti i cittadini e non a penalizzare chi deve convivere con una malattia.
FONTI:
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Codice della Strada – Art. 119
requisiti fisici e psicofisici per il conseguimento e il rinnovo della patente -
Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (DPR 495/1992 – artt. 330-331)
modalità e criteri per i certificati medici richiesti per rinnovo o revisione della patente




