Perchè in farmacia pago per i farmaci antiparkinson?

I farmaci per la cura della malattia di Parkinson sono praticamente tutti rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale, quindi in fascia A. In alcune regioni la fornitura è gratuita solo per le fasce di reddito più basse, anche l’invalidità se riportata nella ricetta dà diritto alla gratuità,  negli altri casi il cittadino paga una quota di ticket fissa di partecipazione alla spesa. Il decreto legge l87/2005 introduce e regolamenta anche in Italia l’utilizzo dei farmaci equivalenti, o generici, in alternativa ai prodotti “di marca”, garantendo al contempo la qualità, sicurezza ed efficacia terapeutica. La norma si inserisce in un ampio quadro di misure di contenimento della spesa pubblica nel settore sanitario. Per essere commercializzati i generici devono soddisfare questi criteri:

  • Stesso principio attivo

  • Stessa dose e forma farmaceutica

  • Stessa efficacia e sicurezza

Devono quindi dimostrare la cosiddetta bioequivalenza, cioè che il farmaco agisce nell’organismo nello stesso modo del farmaco “di marca”; hanno la stessa efficacia e sicurezza dei farmaci di marca, ma costano meno perché non includono i costi di ricerca iniziale.

I farmaci equivalenti contengono  la stessa quantità di principio attivo dichiarata del farmaco originale. Questo è un requisito obbligatorio. La variabilità tra i vari farmaci non riguarda la quantità di principio attivo, ma la bioequivalenza, cioè quanto e quanto velocemente il farmaco viene assorbito, i parametri di assorbimento devono rientrare in un intervallo tra l’80% e il 125% rispetto al farmaco di riferimento, considerato clinicamente equivalente.

Ne consegue che in alcune categorie di pazienti fragili o per farmaci particolari il cui dosaggio deve essere preciso  sia opportuno non sostituire i farmaci. Il farmacista è tenuto a fornire il farmaco con il prezzo inferiore, a meno che vi sia da parte del medico l’indicazione alla non sostituibilità; il paziente può scegliere di acquistare comunque il farmaco di marca, a meno che il medico abbia indicato la non sostituibilità, ma in questo caso pagherà la differenza di prezzo, oltre al ticket di compartecipazione se richiesto,  in ogni caso non verrà mai pagato dal paziente il prezzo pieno.

FONTI: Decreto-Legge 87/2005 (convertito in Legge 149/2005)

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